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	<title>Il Blog di Mauro Del Pup</title>
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	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
	<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:23:33 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3</title>
		<link>http://maurodelpup.postilla.it/2009/11/03/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-3/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[malattie professionali]]></category>

		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro responsabilità civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Caro lettore, innanzitutto ti chiedo scusa per questo prolungato &#8220;silenzio digitale&#8221; al qualche verdrò di porre rimedio con alcuni post più serrati.
Eccoci alla terza ed ultima parte di questo post.
Innanzitutto vediamo di completare la lettura di una delle clausole assicurative &#8220;tipo&#8221; per le Malattie professionali che così recita:
La garanzia non vale:
a) per le malattie professionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro lettore, innanzitutto ti chiedo scusa per questo prolungato &#8220;silenzio digitale&#8221; al qualche verdrò di porre rimedio con alcuni post più serrati.</p>
<p>Eccoci alla terza ed ultima parte di questo post.</p>
<p>Innanzitutto vediamo di completare la lettura di una delle clausole assicurative &#8220;tipo&#8221; per le Malattie professionali che così recita:</p>
<p><em>La <strong>garanzia non vale</strong>:<br />
<strong>a)</strong> per le malattie professionali conseguenti:<br />
I. alla <strong>intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge</strong>, da parte dei rappresentanti legali dell&#8217;impresa;<br />
II. alla <strong>intenzionale mancata prevenzione del d</strong>anno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell&#8217;impresa.<br />
<strong>c)</strong> per l&#8217;<strong>asbestosi</strong> e la <strong>silicosi</strong>.<br />
La presente garanzia è prestata nell&#8217;ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il <strong>limite di 500.000,00 Euro per sinistro e per ogni danneggiato</strong>, e con un sottolimite di 150.000,00 Euro per sinistro e per ogni danneggiato per i &#8220;prestatori di lavoro&#8221; per i quali l&#8217;obbligo di corrispondere il premio assicurativo all&#8217;INAIL ricada su soggetti diversi dall&#8217;Assicurato.<br />
Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la<strong> massima esposizione</strong> della Compagnia:<br />
I. <strong>per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia</strong>, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;<br />
II. <strong>per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione</strong>.<br />
La presente <strong>estensione non si applica</strong>:<br />
- per le malattie provocate da ritenuti <strong>soprusi o comportamenti vessatori</strong> in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: <strong>discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura</strong> (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall&#8217;ambiente di lavoro (c.d. &#8220;mobbing&#8221;, &#8220;bossing&#8221;).<br />
Ai sensi e per gli effetti degli <strong>articoli 1892 e 1893 del Codice Civile</strong> l&#8217;Assicurato <strong>dichiara</strong>:<br />
1. di non aver riportato negli <strong>ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori</strong>;<br />
3. di <strong>non essere a conoscenza</strong>, alla data di effetto della presente garanzia, di <strong>circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti</strong> in conseguenza di malattie professionali.<br />
(_fine clausola_)</em></p>
<p>Quindi, l&#8217;analisi del <strong>comma a)</strong> ci dice che tutto quello che è riferibile ad una <em>mancata osservanza delle disposizioni di legge e prevenzione del danno</em>, <strong>è escluso</strong>. Se ci pensate è come il tragico caso accaduto alla Tyssen Krupp di Torino dove per una, pare, intenzionale mancata prevenzione del rischio incendio (evento ipotizzato anche dai report di loss prevention delle compagnie di assicurazioni), l&#8217;evento si è verificato provocando la morte di alcuni operai. L&#8217;evento, quindi, può essere ricondotto ad una colpa, una colpa grave oppure al dolo eventuale? E se nella polizza di Responsabilità Civile della Tyssen Krupp fossero esclusi gli infortuni subiti dai dipendenti a seguito di una <em>mancata osservanza delle disposizioni di legge e prevenzione del danno</em>, l&#8217;evento sarebbe compreso in garanzia? Temo di no.</p>
<p>Naturalmente, al comma c) sono <strong><em>esclusi anche i casi di asbestosi</em></strong>: se in azienda vi è la presenza di amianto (anche nelle coperture) cercherei di capire dov&#8217;è questo <strong>amianto</strong> e in che stato è: la polizza, anche in questo caso, sarebbe meglio scordarla. <img src='http://maurodelpup.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3" /> </p>
<p>Passato questo primo sbarramento ci troviamo davanti al limite di indennizzo valido sia per più malattie originate dalla medesima causa  o per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. Domanda: ma se la polizza, invece di essere di durata annuale fosse di durata quinquennale o decennale quale sarà il periodo di assicurazione? L&#8217;intera durata del contratto?</p>
<p>Viene poi richiamata l&#8217;esclusione per tutte quelle malattie riconducibili al mobbing e similari, eventi che però vengono sempre più riconosciuti come malattie professionali da parte anche dell&#8217;INAIL. Per il trasferimento finanziario di tali rischi esistono, a dire il vero, alcune polizze molto specialistiche per la copertura delle responsabilità derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro subordinato.</p>
<p>Infine, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. che rappresentano un punto di chiusura dell&#8217;intera clausola dato che ci chiede se siamo a <strong>conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento</strong>. Quindi, se noi sappiamo che una certa situazione in azienda presenta un rischio di creare una malattia professionale e per questo si decide di intervenire con degli interventi di natura tecnica, questa è una circostanza da comunicare all&#8217;assicuratore oppure no? Direi di sì.Ma quante ce ne sono di circostanze simili in azienda?</p>
<p>Con una siffatta garanzia gli stessi intermediari non possono &#8220;vendere&#8221; la polizza senza fornire un servizio agli assicurati che faccia capire qual è l&#8217;effettiva portata della polizza, ma mi chiedo quanti di essi conoscano, non solo la tecnica assicurativa, ma siano costantemente formati in tema di gestione dei rischi.</p>
<p>E qui, torno a riproporre le domande che feci nel post precedente, con l&#8217;aggiunta di alcune:</p>
<ol>
<li>Chi gestisce solitamente le polizze all&#8217;interno dell&#8217;azienda?</li>
<li>Come &#8220;girano&#8221; le informazioni in azienda su questi temi?</li>
<li> A chi, solitamente, viene esternalizzato il servizio di gestione delle polizze?</li>
<li> Quanto informati e formati sono gli intermediari assicurativi sia sulla portata tecnico-normativa dei loro prodotti che sull&#8217;evoluzione dei rischi che impattano sulle polizze?</li>
<li> Quali sono i dati che gli intermediari assicurativi chiedono per proporre una copertura assicurativa di Responsabilità Civile? Solo il fatturato o le retribuzioni, il numero degli addetti, l&#8217;attività svolta e i sinistri degli ultimi cinque anni?</li>
<li> Quali indagini vengono svolte sui processi produttivi dell&#8217;azienda?</li>
<li> Quali risorse dell&#8217;azienda vengono coinvolte durante la trattativa assicurativa? Viene coinvolto, ad esempio, chi si occupa dei temi della sicurezza del lavoro?</li>
</ol>
<p>E questo solo per una clausola di polizza. <img src='http://maurodelpup.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3" /> </p>
<p>Pensi sia ancora valido il sillogismo Rischio = Assicurazione?</p>
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		</item>
		<item>
		<title>I “rischi“ delle malattie professionali: parte 2</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[INAIL]]></category>

		<category><![CDATA[malattie professionali]]></category>

		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Eccoci alla seconda parte di questo post dove stiamo analizzando il tema delle gestione del rischio delle Malattie professionali in chiave di Risk Management.
A conferma di quanto attuale sia il tema che stiamo qui trattando, venerdì scorso ho partecipato a Pordenone ad un convegno organizzato da Unindustria sulle modifiche al Testo Unico apportate dal D.Lgs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci alla seconda parte di questo post dove stiamo analizzando il tema delle gestione del rischio delle Malattie professionali in chiave di Risk Management.</p>
<p>A conferma di quanto attuale sia il tema che stiamo qui trattando, venerdì scorso ho partecipato a Pordenone ad un convegno organizzato da Unindustria sulle modifiche al Testo Unico apportate dal D.Lgs. 106/09. Tra i relatori un avvocato ed un magistrato della Procura di Milano che, guarda caso, hanno fatto riferimento al tema delle malattie professionali e poi anche alle condizioni delle polizze di Responsabilità Civile con le quali è sempre più difficile (se non quasi impossibile), gestire questo rischio.</p>
<p>Vediamo perché procedendo allora con un&#8217;analisi critica della prima parte della garanzia assicurativa che ho richiamato nel <a href="http://maurodelpup.postilla.it/2009/10/07/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-1/" target="_blank">post </a>precedente a questo.</p>
<p>Innanzitutto si legge che l’assicurazione opera per le malattie professionali<strong> </strong><em>“</em><em>tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle</em><em>, </em><em>in vigore al momento del contratto<span style="font-style: normal">“:</span></em> qui bisognerebbe modificare l&#8217;intera frase abrogando in particolare la parola <strong>tassativamente</strong> e poi sostituire la dicitura “<strong>in vigore al momento del contratto</strong>“ con “<span style="text-decoration: underline">in vigore al momento del sinistro</span>“. Se questo non fosse possibile, l&#8217;assicurato dovrà aggiornare costantemente  la sua polizza seguendo l&#8217;evoluzione tecnico-giuridica delle norme. Mentre è positiva la precisazione che sono riconosciute anche<em> “le malattie professionali purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura“.</em></p>
<p>La garanzia assicurativa, vale però a fronte delle seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>che le malattie si manifestino “<em>durante la vigenza della presente polizza“: </em>non c&#8217;è quindi un periodo di copertura dopo l&#8217;eventuale cessazione della copertura assicurativa. E per quei lavoratori che hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l&#8217;azienda? Se la malattia si verifica dopo due, tre o più anni da quando il lavoratore ha cessato la sua attività, la polizza esplicherà la sua garanzia?</li>
<li>che le malattie siano conseguenza di<em> “</em><strong><em><span style="font-weight: normal">fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo“ </span><span style="font-weight: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="font-style: normal">: e se i fatti che hanno causato la malattia si sono verificati prima della sottoscrizione della polizza? Pare che non sia previsto un periodo retroattivo. Inoltre, nei </span><span style="font-style: normal">fatti colpos</span><span style="font-style: normal">i</span><span style="font-style: normal"> rientrano anche quelli commessi con <strong>colpa grave</strong>?</span></span></span></em></strong></li>
</ol>
<p>L&#8217;analisi critica della clausola assicurativa continua con il prossimo post, ma già qui è possibile porre alcune riflessioni alle quali mi piacerebbe che tu tentassi di rispondere.</p>
<ol>
<li>Chi gestisce solitamente le polizze all&#8217;interno dell&#8217;azienda?</li>
<li>Come “girano“ le informazioni in azienda su questi temi?</li>
<li>A chi, solitamente, viene esternalizzato il servizio di gestione delle polizze?</li>
<li>Quanto informati e formati sono gli intermediari assicurativi sia sulla portata tecnico-normativa dei loro prodotti che sull&#8217;evoluzione dei rischi che impattano sulle polizze?</li>
</ol>
<p>Per intanto e in attesa del prossimo post, buone riflessioni.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmaurodelpup.postilla.it%2F2009%2F10%2F12%2Fi-%25e2%2580%259crischi%25e2%2580%259c-delle-malattie-professionali-parte-2%2F&amp;linkname=I%20%E2%80%9Crischi%E2%80%9C%20delle%20malattie%20professionali%3A%20parte%202"><img src="http://maurodelpup.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>I “rischi“ delle malattie professionali: parte 1</title>
		<link>http://maurodelpup.postilla.it/2009/10/07/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-1/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[INAIL]]></category>

		<category><![CDATA[malattie professionali]]></category>

		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La lettura dell&#8217;articolo Un’analisi critica delle tabelle delle nuove malattie professionali di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008), mi spinge a fare alcune considerazioni pratiche sulla gestione del rischio in chiave di Risk Management così da entrare, anche con esempi pratici, nei temi di cui vi parlerò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lettura dell&#8217;articolo <a href="http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&amp;IA=9301">Un’analisi critica delle tabelle delle nuove malattie professionali</a> di cui al <a href="http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1688_allegato.pdf">Decreto ministeriale 9 aprile 2008</a> (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008), mi spinge a fare alcune considerazioni pratiche sulla gestione del rischio in chiave di Risk Management così da entrare, anche con esempi pratici, nei temi di cui vi parlerò in questo spazio.</p>
<p>Suddividerò questo <strong>post in due parti </strong>per evitare di appesantire troppo la lettura di un argomento che vorrei trattare in maniera completa.</p>
<p>Solitamente dei temi della sicurezza del lavoro come della gestione delle posizioni INAIL ci sono persone e funzioni aziendali ben precise, solitamente un RSPP, un (spesso una) responsabile del Personale, mentre delle assicurazioni aziendali se ne occupa il responsabile amministrativo.</p>
<p>Accade spesso che queste persone e funzioni non dialoghino molto tra loro e quindi capita che il RSPP, che si occupa della sicurezza sul lavoro, non sia coinvolto nelle tematiche di competenza del Personale come tutto ciò che riguarda l&#8217;INAIL, così come il responsabile amministrativo, che cura le polizze magari con l&#8217;ausilio di un intermediario, abbia assicurato nella polizza di responsabilità civile le malattie professionali, ma che non conosca l&#8217;evoluzione legislativa, come nel caso che stiamo esaminando.</p>
<p>La polizza, poi, quand&#8217;anche prevedesse l&#8217;assicurazione delle malattie professionali (rischio non gradito agli assicuratori), presenta sempre limiti sia in termini di copertura che di indennizzo e, per darti un&#8217;idea di ciò che dico, riporto un primo estratto di una clausola di assicurazione tipo, evidenziando in grassetto le parti critiche sulle quali mi piacerebbe una tua riflessione, lasciando le mie per la seconda parte del post.</p>
<p><strong>Malattie professionali</strong><br />
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle <strong>tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle</strong>, <strong>in vigore al momento del contratto</strong>, allegate al D.P.R. 30/06/1965 numero 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.<br />
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino <strong>durante la vigenza della presente polizza</strong> o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di <strong>fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo</strong>.</p>
<p>Nota: link a INAIL <a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_MEDICINA&amp;nextPage=MEDICINA/Tabelle_malattie_professionali/index.jsp">Nuove tabelle delle malattie professionali nell&#8217;industria e nell&#8217;agricoltura</a></p>
<p>(continua)</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmaurodelpup.postilla.it%2F2009%2F10%2F07%2Fi-%25e2%2580%259crischi%25e2%2580%259c-delle-malattie-professionali-parte-1%2F&amp;linkname=I%20%E2%80%9Crischi%E2%80%9C%20delle%20malattie%20professionali%3A%20parte%201"><img src="http://maurodelpup.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Estote parati</title>
		<link>http://maurodelpup.postilla.it/2009/10/01/estote-parati/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[FERMA]]></category>

		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<category><![CDATA[risk manager]]></category>

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		<description><![CDATA[Estote parati, dunque, potrebbe essere questo il motto del mio blog che verterà sui temi del Risk Management ossia, la gestione del rischio.
Lo scopo è quello di far conoscere questa professione, quella del risk manager, ancora poco diffusa e direi troppo spesso confusa almeno qui in Italia.
E&#8217; bene adottare da subito una definizione univoca di ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Estote_parati" target="_blank">Estote parati</a>, dunque, potrebbe essere questo il motto del mio blog che verterà sui temi del <strong>Risk Management</strong> ossia, la gestione del rischio.</p>
<p>Lo scopo è quello di far conoscere questa professione, quella del risk manager, ancora poco diffusa e direi <strong>t</strong><strong>roppo spesso confusa</strong> almeno qui in Italia.</p>
<p>E&#8217; bene adottare da subito una definizione univoca di ciò che significa Risk Management, uno standard insomma, come amano gli amici ingegneri <img src='http://maurodelpup.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Estote parati" /> .</p>
<p>E allora cosa c’è di meglio se non affidarsi ai documenti prodotti da <a href="http://www.ferma.eu/" target="_blank">FERMA – Federation of European Risk Management Associations - </a>che, assieme alle altre associazioni dei risk manager europei, ha prodotto il seguente documento denominato <a href="http://delpup.files.wordpress.com/2007/08/standard-di-risk-management.pdf" target="_blank">Standard di Risk Management</a>. Una lettura valida sia per chi è già risk manager, sia per chi svolge anche un’altra attività, ma vuole approcciare a questi termini in maniera chiara e semplice.</p>
<p>Risk Management significa letteralmente “Gestione del Rischio” dove per rischio s&#8217;intende la probabilità di accadimento di tutti quegli eventi che possono comportare perdite o danni per l’azienda e le persone coinvolte (es. danni alle strutture, danni alle persone fisiche, danni economici o di immagine). E&#8217; fondato su una metodologia logica e sistematica che consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, in modo da rendere l’organizzazione capace di <strong>minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità</strong>.</p>
<p>Il primo passo fondamentale per il risk manager (che non deve essere considerato un esperto di questa o quella area aziendale, bensì un <strong>coordinatore delle diverse funzioni aziendali</strong> nell&#8217;ottica di ottimizzare la gestione del rischio), è quello conoscere in modo preventivo i rischi (quali sono gli eventi potenzialmente dannosi, con quale frequenza si possono manifestare e quale impatto possono avere). Senza la conoscenza del rischio non c’è possibilità di preparare o di adottare azioni correttive e preventive migliorative. Ma avremo modo di parlarne.</p>
<p>Un ultimo dato.</p>
<p>All’<strong>inizio del 2003 </strong>l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha effettuato un’indagine tra le imprese italiane per valutare il grado di interesse, conoscenza e applicazione del Risk Management. Dall’indagine è emerso che in generale la conoscenza teorica e pratica del RM è ancora <strong>abbastanza limitata e troppo spesso assimilata al concetto di “sicurezza sul lavoro”</strong>.<br />
Inoltre solo un terzo circa delle aziende intervistate svolge effettivamente attività di RM consistente per lo più in una gestione del programma assicurativo (altro tema, quello delle <strong>assicurazioni</strong>, di cui <strong>parlerò diffusamente</strong> in questo blog, con l&#8217;ottica di chi sta dall&#8217;altra parte del mercato assicurativo). Di conseguenza i rischi riconosciuti sono quasi esclusivamente quelli assicurabili e l’obiettivo primario è quello di risparmiare il più possibile sulle polizze, il cui costo è concepito come un’uscita infruttifera dalle casse dell’azienda, senza essere minimamente confrontata con le perdite potenziali che potrebbe generare il manifestarsi dell’evento negativo.</p>
<p>Spero, allora, di potervi appassionare a questa materia che è <strong>trasversale</strong> alle varie attività che si svolgono in azienda e quindi potervi fornire spunti di riflessioni e punti di osservazione originali, che magari potranno essere utili anche nella vostra professione.</p>
<p>A presto allora.</p>
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