3 novembre 2009
I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3
Caro lettore, innanzitutto ti chiedo scusa per questo prolungato “silenzio digitale” al qualche verdrò di porre rimedio con alcuni post più serrati.
Eccoci alla terza ed ultima parte di questo post.
Innanzitutto vediamo di completare la lettura di una delle clausole assicurative “tipo” per le Malattie professionali che così recita:
La garanzia non vale:
a) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
c) per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di 500.000,00 Euro per sinistro e per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000,00 Euro per sinistro e per ogni danneggiato per i “prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato.
Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La presente estensione non si applica:
– per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
(_fine clausola_)
Quindi, l’analisi del comma a) ci dice che tutto quello che è riferibile ad una mancata osservanza delle disposizioni di legge e prevenzione del danno, è escluso. Se ci pensate è come il tragico caso accaduto alla Tyssen Krupp di Torino dove per una, pare, intenzionale mancata prevenzione del rischio incendio (evento ipotizzato anche dai report di loss prevention delle compagnie di assicurazioni), l’evento si è verificato provocando la morte di alcuni operai. L’evento, quindi, può essere ricondotto ad una colpa, una colpa grave oppure al dolo eventuale? E se nella polizza di Responsabilità Civile della Tyssen Krupp fossero esclusi gli infortuni subiti dai dipendenti a seguito di una mancata osservanza delle disposizioni di legge e prevenzione del danno, l’evento sarebbe compreso in garanzia? Temo di no.
Naturalmente, al comma c) sono esclusi anche i casi di asbestosi: se in azienda vi è la presenza di amianto (anche nelle coperture) cercherei di capire dov’è questo amianto e in che stato è: la polizza, anche in questo caso, sarebbe meglio scordarla.
Passato questo primo sbarramento ci troviamo davanti al limite di indennizzo valido sia per più malattie originate dalla medesima causa o per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. Domanda: ma se la polizza, invece di essere di durata annuale fosse di durata quinquennale o decennale quale sarà il periodo di assicurazione? L’intera durata del contratto?
Viene poi richiamata l’esclusione per tutte quelle malattie riconducibili al mobbing e similari, eventi che però vengono sempre più riconosciuti come malattie professionali da parte anche dell’INAIL. Per il trasferimento finanziario di tali rischi esistono, a dire il vero, alcune polizze molto specialistiche per la copertura delle responsabilità derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro subordinato.
Infine, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. che rappresentano un punto di chiusura dell’intera clausola dato che ci chiede se siamo a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento. Quindi, se noi sappiamo che una certa situazione in azienda presenta un rischio di creare una malattia professionale e per questo si decide di intervenire con degli interventi di natura tecnica, questa è una circostanza da comunicare all’assicuratore oppure no? Direi di sì.Ma quante ce ne sono di circostanze simili in azienda?
Con una siffatta garanzia gli stessi intermediari non possono “vendere” la polizza senza fornire un servizio agli assicurati che faccia capire qual è l’effettiva portata della polizza, ma mi chiedo quanti di essi conoscano, non solo la tecnica assicurativa, ma siano costantemente formati in tema di gestione dei rischi.
E qui, torno a riproporre le domande che feci nel post precedente, con l’aggiunta di alcune:
- Chi gestisce solitamente le polizze all’interno dell’azienda?
- Come “girano” le informazioni in azienda su questi temi?
- A chi, solitamente, viene esternalizzato il servizio di gestione delle polizze?
- Quanto informati e formati sono gli intermediari assicurativi sia sulla portata tecnico-normativa dei loro prodotti che sull’evoluzione dei rischi che impattano sulle polizze?
- Quali sono i dati che gli intermediari assicurativi chiedono per proporre una copertura assicurativa di Responsabilità Civile? Solo il fatturato o le retribuzioni, il numero degli addetti, l’attività svolta e i sinistri degli ultimi cinque anni?
- Quali indagini vengono svolte sui processi produttivi dell’azienda?
- Quali risorse dell’azienda vengono coinvolte durante la trattativa assicurativa? Viene coinvolto, ad esempio, chi si occupa dei temi della sicurezza del lavoro?
E questo solo per una clausola di polizza.
Pensi sia ancora valido il sillogismo Rischio = Assicurazione?